Regolamento Consiglio 23-05-1985, n. 1305/85

Che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 27-05-1985, n. 137, Serie L)

 

Preambolo

 

Art. 1

Art. 2

 

Preambolo

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che occorre assimilare ad un produttore, ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del regolamento (CEE) n. 857/84, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/85, talune associazioni di produttori e le loro unioni, riconosciute conformemente al regolamento (CEE) n. 1360/78; che, per ottenere l'equivalenza degli effetti del regime di controllo della produzione lattiera, occorre fissare un importo del prelievo più alto quando detto importo è dovuto da queste associazioni oppure dalle loro unioni; che inoltre, per motivi di carattere amministrativo, in questo caso il prelievo deve essere corrisposto ad un organismo designato dallo Stato membro interessato;

Considerando che l'articolo 3, punto 3), del regolamento (CEE) n. 857/84 ha previsto un regime di adattamento dei quantitativi di riferimento per prendere in considerazione la situazione particolare di taluni produttori; che in Italia esistono situazioni economiche particolarmente frammentate in piccole unità di produzione; che questa situazione crea difficoltà considerevoli per l'attuazione del regime di adattamento; che occorre quindi permettere a detto Stato membro di rinviare temporaneamente l'applicazione di taluni elementi di detto regime in tali regioni;

Considerando che le difficoltà incontrate nell'attuazione del regime di controllo della produzione lattiera rischiano di aggravarsi in diversi Stati membri a causa della riduzione dei quantitativi globali garantiti per le consegne nel secondo periodo di dodici mesi; che occorre dunque prorogare, durante detto periodo, l'applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 che autorizza gli Stati membri ad attribuire, a titolo temporaneo, ai produttori o acquirenti i quantitativi non utilizzati da parte di altri produttori o acquirenti;

Considerando che l'articolo 5 quater, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede una procedura di adeguamento dei quantitativi globali garantiti per le consegne agli acquirenti; che occorre prevedere una disposizione analoga e complementare che permetta di adattare, secondo la stessa procedura, i quantitativi totali relativi alle vendite dirette;

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che occorre sopprimere i prelievi trimestrali provvisori e prevedere solo un pagamento annuale; che tuttavia occorre mantenere l'obbligo delle dichiarazioni periodiche in modo da poter seguire l'evoluzione delle consegne e da poter permettere ai produttori un miglior controllo della loro produzione;

Considerando che durante il periodo di applicazione dell'articolo 4 bis occorre autorizzare gli Stati membri che abbiano adottato un programma di aiuto per l'abbandono definitivo della produzione lattiera a finanziare questo programma, utilizzando il ricavato dei prelievi riscossi; che tuttavia questa autorizzazione può valere solo nella misura in cui i quantitativi effettivamente consegnati agli acquirenti ed i quantitativi delle vendite dirette effettivamente realizzate non superino per lo Stato membro interessato il quantitativo globale stabilito rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette,

Ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1

 

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Tuttavia il prelievo è fissato al 100% del prezzo indicativo del latte in caso di applicazione della formula A, quando i quantitativi di riferimento sono attribuiti alle associazioni di produttori ed alle loro unioni, previste all'articolo 12, lettera c).";

2) all'articolo 3, punto 3), è aggiunto il comma seguente:

“Per i primi tre periodi di dodici mesi, l'Italia è autorizzata a rinviare l'applicazione del primo comma.";

3) all'articolo 4 bis, paragrafo 1, i termini Per il primo periodo di dodici mesi" sono sostituiti da Per i due primi periodi di dodici mesi";

4) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

Questi ultimi quantitativi sono eventualmente adattati secondo le condizioni di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 7, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 804/68, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del suddetto regolamento.";

5) all'articolo 8 è aggiunto il punto seguente:

3) Le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) sono anche applicabili, se si applica la formula A, quando i quantitativi di riferimento sono attribuiti alle associazioni di produttori ed alle loro unioni, previste all'articolo 12, lettera c).";

6) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

“1. Per l'applicazione delle formule A e B il prelievo è riscosso mediante versamenti annui. A tal fine è adottato, per ciascun debitore del prelievo, un computo dopo la fine del periodo dei dodici mesi in questione, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento. Dichiarazioni semestrali provvisorie sono stabilite secondo modalità da fissare.";

7) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Tuttavia se i quantitativi di riferimento sono attribuiti alle associazioni di produttori ed alle loro unioni, previste all'articolo 12, lettera c), il prelievo è corrisposto all'organismo designato dallo Stato membro secondo modalità da stabilire.";

8) all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:

“4. Gli Stati membri sono autorizzati, nei due primi periodi di dodici mesi, ad effettuare il prelievo riscosso al finanziamento delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Questa disposizione è applicabile solo nella misura in cui i quantitativi effettivamente consegnati agli acquirenti ed i quantitativi delle vendite dirette effettivamente realizzate non superino il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed il quantitativo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento per ciascuno Stato membro. Se l'uno e l'altro quantitativo è superato, l'importo del prelievo riscosso è versato alla Comunità a concorrenza del superamento constatato.";

9) il testo dell'articolo 10, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

“In caso di applicazione della formula B l'acquirente debitore del prelievo ripercuote quest'ultimo sul prezzo pagato ai produttori per il periodo in causa, in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno di essi ha superato un quantitativo corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell'acquirente.";

10) all'articolo 12, lettera c), è aggiunto il comma seguente:

“Sono considerate produttori le associazioni di produttori e le loro unioni che siano riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ed il cui atto costitutivo preveda, per i produttori associati, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, di detto regolamento.".

 

Art. 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.